Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

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Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti obbliga gli Stati parte a impedire e a punire la tortura.  La Convenzione è stata adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984. La Svizzera vi ha aderito il 2 febbraio 1986.

La Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) obbliga gli Stati parte a prendere tutti i provvedimenti necessari per impedire e punire gli atti di tortura e i trattamenti crudeli e a proteggere le persone detenute da attacchi contro la loro integrità fisica e psichica. 

La Convenzione sancisce tra l’altro i seguenti diritti:

  • divieto assoluto di tortura
  • divieto di estradizione di una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni per ritenere che in tale Stato essa rischi di essere sottoposta a tortura (principio del «non-refoulement» o non respingimento)
  • definizione dettagliata di tortura
  • disciplinamento della pena per le persone che compiono atti di tortura e della loro estradizione
  • disciplinamento della prevenzione e dell’individuazione di casi di tortura

La Convenzione contro la tortura è stata approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre 1984 ed è entrata in vigore il 26 giugno 1987. La Svizzera vi ha aderito il 2 febbraio 1986. La Convenzione è entrata in vigore per il nostro Paese il 26 giugno 1987.

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT)

Stati parte alla CAT (fr)

Meccanismo di controllo

Gli Stati parte alla Convenzione devono presentare periodicamente al Comitato contro la tortura, che è l’organo di controllo competente, rapporti periodici sui provvedimenti presi per svolgere i compiti che spettano loro in virtù della Convenzione. 

Il primo rapporto sull’attuazione della Convenzione deve essere presentato entro un anno dall’entrata in vigore di quest’ultima nello Stato parte interessato, dopodiché occorre presentare rapporti quadriennali. Dal 1994 il Comitato emana osservazioni conclusive e raccomandazioni.

Nel maggio del 2014 la Svizzera ha stilato il suo settimo rapporto sull’attuazione della Convenzione contro la tortura con la procedura semplificata («Simplified Reporting Procedure»), ossia sulla base di un elenco di domande formulate dal Comitato. Quest’ultimo ha esaminato il rapporto il 3 e il 4 agosto 2015 in occasione della sua 55ª sessione e il 13 agosto dello stesso anno ha trasmesso alla Svizzera le sue osservazioni conclusive e raccomandazioni.

L’ente responsabile dei rapporti nazionali della Svizzera per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Convenzione contro la tortura è l’Ufficio federale di giustizia (UFG).

Informazioni sulla Convenzione contro la tortura e sui rapporti nazionali della Svizzera 

Comitato contro la tortura (fr)

Altri meccanismi di controllo

Come complemento ai rapporti nazionali, il Comitato contro la tortura può avviare una procedura d’inchiesta (art. 20 CAT) se sospetta una pratica sistematica della tortura. La Convenzione prevede inoltre la possibilità di avviare una procedura di comunicazione interstatale (art. 21 CAT) o una procedura di comunicazione individuale (art. 22 CAT) facoltative.

La Svizzera ha riconosciuto la competenza del Comitato a trattare le procedure di comunicazione interstatali e individuali.

Protocollo facoltativo

Il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, approvato il 18 dicembre 2002 dall’Assemblea generale dell’ONU, prevede una procedimento di prevenzione nel cui ambito organi nazionali e internazionali visitano ed esaminano periodicamente i penitenziari a scopo preventivo. Il Protocollo facoltativo è entrato in vigore il 22 giugno 2006.

Il 24 settembre 2009 la Svizzera ha ratificato il Protocollo facoltativo, che è entrato in vigore per il nostro Paese il 24 ottobre 2009.

Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Stati parte al Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (fr)

Link

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT)

Stati parte alla CAT (fr)

Informazioni sulla Convenzione contro la tortura e sui rapporti nazionali della Svizzera

Comitato contro la tortura (fr)

Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Stati parte al Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (fr)

CAT, Ufficio federale di giustizia

Documenti

Botschaft vom 30. Oktober 1985 betreffend das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 

Botschaft vom 8. Dezember 2006 zum Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

Fonte: https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/convenzione-protezione-diritti-dell-uomo/convenzione-contro-tortura-altre-pene-trattamenti-crudeli-inumani-egradanti.html


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