Rinvio di un ragazzo gambiano omosessuale: la CEDU riprende la Svizzera.

  • -
Auto Draft

Rinvio di un ragazzo gambiano omosessuale: la CEDU riprende la Svizzera.

In una sentenza emessa recentemente, la Corte europea per i diritti umani (CEDU) critica la Svizzera per aver voluto rinviare un ragazzo gambiano omosessuale. Questa sentenza dimostra chiaramente l’inadeguatezza della prassi che la Svizzera applica nei confronti dei richiedenti asilo LGBTQI.

Nel caso specifico trattasi di un ragazzo gambiano stabilitosi in Svizzera da qualche tempo. Dopo che la sua domanda d’asilo gli è stata negata a più riprese avrebbe dovuto lasciare la Svizzera nel 2018 in seguito alla decisione finale del Tribunale Federale. Nella sua sentenza del 17 novembre 2020 la CEDU ritiene che la decisione di rinviarlo dalla Svizzera ha violato il divieto alla tortura come sancisce l’articolo 3 della Convenzione. Si ritiene che la Svizzera non ha verificato a sufficienza l’incolumità del richiedente in relazione alla sua omosessualità in caso di rinvio nel suo paese d’origine. La CEDU rimprovera in particolare la Svizzera di non aver verificato se le autorità locali sarebbero state disponibili ed in grado di contrastare eventuali pericoli provenienti da situazioni non governative.

L’Organizzazione svizzera per l’aiuto ai rifugiati (OSAR) accoglie molto favorevolmente questa sentenza e ritiene che per decidere sul rinvio non è sufficiente valutare solo la situazione giuridica e l’applicazione della legge di un paese ma bisogna anche verificare se i richiedenti l’asilo sono protetti ed al sicuro nei confronti di qualsiasi forma di pericolo anche non governativo e/o privato. Secondo l’OSAR questo caso illustra le carenze generali della Svizzera in materia d’asilo nei confronti delle persone LGBTQI. L’esistenza di leggi che reprimono l’omosessualità nei paesi d’origine dei richiedenti asilo non è sufficiente per ottenere la protezione in Svizzera. Per poterne beneficiare le persone LGBTQI devono poter rendere credibile che il rinvio nei loro paesi d’origine li espone direttamente in pericolo. Le autorità svizzere nelle loro indagini, partono dal presupposto che le persone LGBTQI non hanno nulla di cui temere nei loro paesi d’origine fintanto che “non si fanno notare” e dissimulano il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. OSAR a più riprese ha criticato questo modo di fare delle autorità svizzere. Secondo le direttive internazionali, l’organizzazione fa notare che non si tratta di determinare se le persone in cerca di protezione possono continuare a vivere “discretamente” nei loro paesi d’origine in caso di ritorno, ma quello che potrebbe succeder loro se la loro identità venisse scoperta. L’OSAR considera l’identità sessuale come parte integrante dell’identità della persona e ritiene che essa non debba in alcuna circostanza essere repressa o messa in discussione.

Per riconoscere i motivi di fuga degli LGBTQI e garantirne i diritti d’asilo dei richiedenti d’asilo LGBTQI, l’OSAR ed altre organizzazioni hanno stilato, un po’ di tempo fa, una guida per i rappresentanti giuridici. Quest’opera contiene anche dei consigli sull’accoglienza, l’alloggio e la cura dei richiedenti asilo LGBTQI.

Fonte: https://www.osar.ch/publications/news-et-recits/renvoi-dun-gambien-homosexuel-la-cedh-reprimande-la-suisse